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Statuto

Associazione Tactical History
Associazione Culturale Brescia
Statuto dell’Associazione

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

  1. L’associazione culturale “Tactical History” e di seguito chiamata Associazione, ha sede legale in Bedizzole (BS), Vicolo Campagnola n.18. L’Associazione avrà facoltà di aprire sedi secondarie, su delibera del proprio Consiglio Direttivo.
  2. La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Natura e disciplina

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed attività dell’ente.
  2. L’Associazione non ha scopi di lucro e non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale aicomponenti dei propri organi né ai propri eventuali dipendenti o collaboratori.

ART. 3 – Finalità

  1. L’Associazione culturale “Tactical History” è un centro permanente di produzione culturale, autonomo, pluralista, laico, apartitico.
  2. L’Associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue accezioni mediante:
    1. La promozione del “turismo culturale” attraverso l’organizzazione di viaggi a tema e non presso località storiche a beneficio dei propri associati nonché di quanti ne facciano espressa richiesta;
    2. La promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle città d’Italia e del mondo;
    3. promuovere e gestire corsi di formazione ed aggiornamento professionale nell’ambito del “turismo culturale”;
    4. la promozione e la gestione di iniziative culturali quali manifestazioni, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, mostre, incontri formativi con scuole e università, festival;
    5. creare una rete volta alla collaborazione tra neo-diplomati e studenti universitari in grado di organizzare incontri formativi legati ad eventi storici e non;
    6. l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, stages, seminari, conferenze, incontri e dibattiti di approfondimento;
    7. la pubblicazione e la diffusione di testi, manifesti, locandine e di ogni altro materiale idoneo al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
    8. la realizzazione di attività di studio, ricerca e sperimentazione in qualsiasi campo teatrale ed artistico;
    9. la realizzazione di qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, lecita ed inerente agli scopi dell’Associazione.

ART. 4. – Strumenti

  1. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione potrà, previa autorizzazione mediante delibera del Consiglio Direttivo:
    1. collaborare con Enti pubblici e privati, istituti scolastici, organizzazioni culturali e religiose;
    2. svolgere attività economica, compiendo tutte le attività mobiliari, immobiliari e finanziarie opportune (le attività connesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, ancorché di natura commerciale, non avranno scopo di lucro e non saranno prevalenti rispetto alle attività indicate all’art. 3 del presente Statuto);
    3. accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie;
    4. stipulare negozi giuridici con enti, soggetti giuridici e società, sia pubblici che privati;
    5. offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività che le sono propri;
    6. assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni professionali da parte di terzi soggetti esterni all’Associazione ma anche da parte dei soci;
    7. svolgere le proprie attività presso la propria sede nonché in altre sedi ritenute opportune;
    8. aderire e partecipare in qualità di associato ad altre associazioni che perseguano scopi e finalità attinenti e non in contrasto con le proprie.
  2. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione persone fisiche (cittadini italiani e stranieri) che abbiano compiuto il 18° anno di età (per i minorenni è necessario il consenso dei genitori e comunque non è previsto il diritto di voto in Assemblea), persone giuridiche, enti pubblici e privati, comitati, fondazioni, società ed associazioni che si riconoscano nel presente Statuto, condividendone lo spirito e gli ideali, e siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali.
  3. L’adesione all’Associazione è volontaria e ai soci si richiede l’accettazione dello Statuto, l’osservanza di eventuali regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali dell’Associazione, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili, il rispetto della civile convivenza, la partecipazione alle attività sociali esclusivamente senza fini di lucro.
  4. L’ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimere i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si promuoverà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa. La tessera ha valore annuale, non è trasmissibile e in nessun caso ha valore temporaneo.
  5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare verso il socio (nelle seguenti forme: richiamo scritto, sospensione, espulsione o radiazione) per i seguenti motivi: inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali; denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; attentare al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento; commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita di proprietà dell’associazione; arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione. In caso di dolo il danno andrà risarcito. Contro ogni provvedimento disciplinare è previsto il ricorso, sul quale decide l’Assemblea. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto o ai regolamenti dell’Associazione può essere infatti escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione, almeno trenta giorni prima delle delibera di esclusione. Contro ogni provvedimento di espulsione, radiazione o sospensione è ammesso il ricorso entro e non oltre trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
  6. I soci si distinguono in:
    1. Fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
    2. Ordinari: sono tutti coloro che, avendo presentato regolare domanda di ammissione, menzionando nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, si impegnano a:
      1. osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali dell’Associazione;
      2. versare la quota associativa stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.
      3. Onorari: non pagano quote associative e hanno diritto a fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione.
    3. Sostenitori sono le persone, enti morali, enti pubblici, associazioni, società di qualsiasi natura che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un socio ordinario. Il socio sostenitore può farsi rappresentare presso l’Associazione ed i suoi organismi da un suo rappresentante.
  7. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto a:
    1. votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
    2. riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
    3. eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
    4. votare per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del documento economico previsionale;
    5. partecipare alle manifestazioni e alle iniziative promosse dall’Associazione.
    6. essere rimborsati delle spese sostenute o ricevere compensi per l’attività prestata per l’Associazione su incarico del Consiglio Direttivo o del Presidente del Consiglio Direttivo, secondo le modalità e i limiti stabiliti nel regolamento interno.
  8. Gli aderenti devono svolgere l’attività a favore dell’Associazione e senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.
  9. La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:
    1. decesso;
    2. dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
    3. espulsione e radiazione a seguito di indisciplina o indegnità accertate e nei casi previsti e secondo le modalità di cui all’Art.5 punto 4 del presente Statuto.
    4. morosità nei pagamenti dei contributi associativi, che si protragga per più di dodici mesi.
    5. In nessun caso la quota o contributo associativo è rimborsabile, trasmissibile o soggetta a rivalutazione. I soci che recedono dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non hanno diritto alcuno sul patrimonio.

ART. 6 – Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. il Consiglio Direttivo
    2. l’Assemblea dei Soci

ART. 7 – Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione medesima.
  2. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci tutti i soci fondatori, sostenitori, onorari e ordinari, questi ultimi regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale, ognuno dei quali ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota sociale versata.
  3. L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente da effettuarsi mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, presso tutte le sedi dell’Associazione almeno 15 giorni prima rispetto alla data di convocazione dell’Assemblea.
  4. L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio.
  5. All’Assemblea ordinaria spettano:
    1. l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
    2. l’approvazione delle linee generali del programma e del documento economico di previsione;
    3. l’approvazione degli eventuali regolamenti interni e delle loro eventuali modifiche;
    4. la nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo, nel caso in cui gli organismi direttivi siano giunti alla fine del mandato o in seguito alle loro dimissioni volontarie o involontarie;
    5. la delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
      1. Per i punti a), b), c), e), l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti o rappresentanti e delibera con la maggioranza del 50% dei presenti; per il punto d), l’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione ed è in ogni caso (compreso il caso di dimissioni volontarie e involontarie) validamente costituita se è presente, o rappresentato, il 50% più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice dei votanti.Per tutte le ulteriori deliberazioni non previste nell’elenco di cui sopra l’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  6.  L’Assemblea deve essere convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o su domanda scritta e motivata di almeno la metà dei soci e deve riunirsi entro trenta giorni dalla data della richiesta stessa.
  7. All’Assemblea straordinaria spettano:
    1. l’approvazione della proposta di scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la conseguente e devoluzione del patrimonio, su richiesta di almeno due terzi dei soci;
    2. l’approvazione di ogni eventuale modifica al presente Statuto presentata dal Consiglio Direttivo;
    3. la decisione sul trasferimento della sede.
  8. Per il punto a), l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti;
    1. Per i punti b) e c), l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione col la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti e in seconda convocazione risulta validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti e delibera con la maggioranza del 50%.
  9. Nelle Assemblee hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto, su decisione del Presidente o dell’Assemblea stessa.
  10. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti, che hanno il diritto di trarne copia.
  11. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza o temporaneo impedimento, dal Vice presidente, ovvero dal membro più anziano in carica del Consiglio. Il Presidente si avvale della collaborazione di un Segretario eletto dall’Assemblea che procede alla stesura dei verbali della stessa. Gli enti e le società associati sono rappresentati da una persona fisica che abbia, anche per procura, la rappresentanza dell’ente o società.
  12. Ciascun socio dispone di un voto che può essere delegato ad un altro socio. Ogni delegato può rappresentare non più di due soci.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, a maggioranza semplice come previsto all’Art.7 punto 5 del presente Statuto, dura in carica tre anni, e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente ne è membro di diritto.
  3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    1. formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    2. predisporre le relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività;
    3. predisporre annualmente il rendiconto consuntivo e il documento economico previsionale;
    4. deliberare in merito all’adesione dell’Associazione ad altre associazioni e all’affiliazione ad Enti o ad altri organismi che perseguano i medesimi fini dell’Associazione;
    5. eseguire le delibere dell’Assemblea;
    6. deliberare circa l’ammissione dei soci;
    7. intraprendere le azioni disciplinari nei confronti dei soci nei casi previsti all’Art.5 punto 4 del presente Statuto;
    8. deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
    9. proporre all’approvazione dell’Assemblea il regolamento interno o le modifiche dello Statuto;
    10. effettuare altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’Associazione;
    11. stipulare atti e contratti inerenti le attività: acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie;
    12. curare la gestione di tutti i beni dell’Associazione;
    13. assumere la gestione di strutture per attività in genere;
    14. decidere l’opportunità e le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti;
    15. promuovere iniziative idonee al raggiungimento dell’oggetto sociale;
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo, al documento economico previsionale e all’entità della quota associativa.
  5. Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da comunicarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

ART. 9 – Membri del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che resteranno in carica sino al termine del mandato del Consiglio medesimo.
  2. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.
  3. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
  4. Solo il Presidente, il Tesoriere e il Segretario sono autorizzati ad effettuare qualsiasi tipologia di movimentazione finanziaria (incassi, pagamenti, prelievi, bonifici e movimentazione di contante sempre nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dello Statuto e dei fini dell’Associazione) relativamente ai mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione.
  5. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee dei soci, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Inoltre egli potrà provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto di mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento al Presidente, al Tesoriere o al Segretario.
  6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. E’ altresì responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione affidategli ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Vice Presidente.
  7. Egli provvede alla predisposizione, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, del rendiconto annuale in termini economici.
  8. Il Consiglio Direttivo può distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di progetti e iniziative fra i propri componenti o fra i soci dell’Associazione e può avvalersi di commissioni di lavoro (da esso nominate) nonché dell’attività di cittadini non soci in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Il Consiglio Direttivo può stabilire di corrispondere rimborsi spese o compensi ai collaboratori che svolgano qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione. Può inoltre stabilire la corresponsione ai propri membri di rimborsi spese o compensi di qualsiasi genere e nel rispetto della legge in relazione all’attività da questi effettivamente svolta in seno all’Associazione.

ART. 10 – Patrimonio sociale

  1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e costituito da:
    1. il capitale iniziale versato;
    2. i contributi annuali di ammissione dei soci (quote associative) e quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
    3. eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed enti, anche pubblici;
    4. i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
    5. i risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall’Assemblea che approva il rendiconto annuale;
    6. i risultati conseguiti dallo svolgimento di eventuali attività marginali, direttamente connesse ed accessorie per loro stessa natura a quelle istituzionali di cui all’art. 3 del presente Statuto, di carattere commerciale e produttivo;
    7. ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
  2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 11 – Esercizi sociali e rendiconto economico/finanziario

  1. L’esercizio finanziario inizia il primo Gennaio di ogni anno e termina il trentuno Dicembre dello stesso anno. Il primo esercizio sociale ha inizio dalla data di costituzione dell’Associazione e ha termine il trentuno Dicembre dello stesso anno.
  2. Il rendiconto consuntivo e il documento economico previsionale, redatti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea per poter essere consultati da ogni Socio.
  3. Il rendiconto consuntivo e il documento economico previsionale devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  4. Il rendiconto consuntivo e il documento economico previsionale approvati dall’Assemblea devono essere affissi, unitamente alla delibera assembleare di approvazione, all’albo presso la sede dell’Associazione per i trenta giorni successivi alla data di approvazione e sono liberamente consultabili, a semplice richiesta di ogni socio avente diritto al voto, presso la sede dell’Associazione.

ART. 12 – Scioglimento

  1. Nel caso di cessazione delle attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di 3 successive convocazioni, ricorrenti a distanza di almeno 30 giorni, di cui l’ultima pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
  2. L’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
    3) In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro e con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta.

ART. 13 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.